Un servizio investigativo atto a dimostrare l’esistenza di un tradimento o di una infedeltà coniugale serve principalmente per due scopi:
- Avere le prove legalmente valide da esibire durante una causa di separazione o divorzio
- Dimostrare al coniuge di sapere qual’è la reale situazione matrimoniale ed avere prove inoppugnabili della sua relazione al di furoi del matrimonio o della convivenza.
E’ bene chiarire che tipo di prove vengono raccolte durante un servizio investigativo:
L’investigazione sara’ svolta con il preciso scopo di evidenziare nell’arco di qualche giorno ( generalmente sono sufficienti 5 o 7 giorni ) se vi e’ o non vi e’ una relazione al di fuori del matrimonio o della convivenza: le prove raccolte sono filmati o fotografie del soggetto sotto sorveglianza e la persona con cui si incontrerà. L’ intervento investigativo sara’ condotto nel pieno rispetto di tutte le norme sulla PRIVACY, e la relazione finale indicante i dettagli del lavoro svolto e delle prove raccolte potranno essere consegnate all’avvocato divorzista per avere un sicuro vantaggio sul coniuge fedifrago. Ricordiamo inoltre che l’investigatore che ha condotto l’indagine potra’ all’occorrenza essere chiamato a testimoniare in sede di giudizio.
Generalmente chi ha una relazione da tenere nascosta incontra l’amante non nella sua citta’, ma in un luogo vicino, sentendosi piu’ sicuro.
Per esempio se una persona ha la casa coniugale a Vicenza sara’ molto facile che incontri l’amante in un motel di Padova o di qualche paese del Vicentino , a titolo d’esempio
- Bassano del Grappa,
- Montecchio ,
- Thiene ,
- Schio ,
- Valdagno ,
- Arzignano ,
- Lonigo.
Al contrario di quanto si puo’ supporre e’ inutile e potenzialmente pericoloso cercare le prove di un tradimento guardando di nascosto i messaggi ricevuti o inviati dal cellulare del marito o della moglie.
Un messaggio o una serie di sms spediti o ricevuti al presunto amante non hanno nessun valore legale, anche se vengono indicati tempi e luoghi dell’incontro fedifrago o commenti sulla notte amorosa appena consumata.
E’ bene sottolineare che, commettendo un grave reato (art. 266 codice penale), e riuscendo a registrare tramite software vari o cellulari spia le conversazioni telefoniche tra il coniuge e l’amante , queste evidenti prove per voi, non sono assolutamente prove che si possono esibire durante un processo.
Il tradimento non e’ reato.
Dal punto di vista penale, i reati di adulterio e concubinato spariscono definitivamente nel 1969, per opera della Corte costituzionale Italiana.
Il 559 c.p. (Adulterio) determinava la pena della reclusione “fino a due anni nel caso di relazione adulterina”, e la stessa pena era prevista nel 560 c.p. (Concubinato) per il marito che tenesse una concubina “nella casa coniugale, o notoriamente altrove”.
Cosa dice la legge:
L’art. 15 Costituzione proclama che la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione sono inviolabili e che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Per attuare tale previsione costituzionale, il codice di procedura penale si affretta a dettare una serie di limiti all’ammissione delle intercettazioni:
- le intercettazioni possono essere disposte soltanto in procedimenti relativi a specifici reati (art. 266 comma 1) ;
- le intercettazioni devono essere richieste dal PM e autorizzate dal giudice (art. 267 comma 1) ;
- il giudice autorizza (con decreto motivato) le intercettazioni solo se vi sono gravi indizi di reato e se l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini (art. 267 comma 1) ;
- se le suddette previsioni non sono rispettate, i risultati delle intercettazioni sono inutilizzabili, ossia nel processo non potranno essere valutati dal giudice ai fini della sua decisione (art. 271 comma 1). Le intercettazioni raccolte in violazione della legge verranno distrutte (art. 271 comma 3) ;
- non sono consentite le intercettazioni delle comunicazioni e delle conversazioni tra difensori, tra consulenti tecnici e tra i difensori e i loro assistiti (art. 103 comma 5).
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